(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 14 novembre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
    1. La Regione Friuli-Venezia Giulia favorisce la conoscenza e  la
frequentazione a scopo turistico, ricreativo,  culturale  e  sportivo
dell'ambiente alpino  nel  rispetto  della  natura  e  del  paesaggio
montano, della cultura e delle tradizioni alpine. 
    2. A tal fine la presente legge: 
      a) istituisce l'elenco delle strutture alpine  regionali  e  ne
disciplina la formazione e l'aggiornamento; 
      b) promuove e sostiene attivita' e interventi  di  manutenzione
delle strutture alpine regionali; 
      c) disciplina la segnaletica delle strutture alpine regionali; 
      d)  promuove  la  realizzazione  e   l'aggiornamento   di   una
cartografia regionale delle strutture alpine regionali. 
    3. In conformita' a quanto previsto dagli articoli 2  e  9  della
legge  26  gennaio  1963,  n.  91  (Riordinamento  del  Club   Alpino
Italiano), e fermo restando quanto previsto  dagli  articoli  i  e  2
della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34  (Interventi  regionali
di  promozione   dell'attivita'   del   Club   Alpino   Italiano   in
Friuli-Venezia Giulia), la presente legge regola i  rapporti  con  il
Club Alpino Italiano nel Friuli-Venezia Giulia. 
    4. La presente legge istituisce, altresi',  il  comitato  per  le
strutture alpine  regionali  e  regola  i  rapporti  con  i  soggetti
pubblici  e  privati  per  la  manutenzione  delle  strutture  alpine
regionali classificate nell'elenco.